responsabilità civile
risarcimento danni causati a terzi
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Quali sono i danni da responsabilità civile
L'ambito della responsabilità civile è spesso fonte di confusione per l'ampiezza del suo campo di applicazione. Infatti l'art. 2043 del Codice Civile recita Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Quante volte, ci siamo trovati a parlare con conoscenti o amici di danni subiti per colpa altrui? Gli esempi sono numerosi e vanno dal sinistro stradale causato dal ciclista o dal pedone, fino ai danni condominiali più frequenti, come quelli derivanti da infiltrazioni d'acqua, o dalla caduta di un vaso.
Un'altra interessante categoria di danni individuabili nella responsabilità civile è quella dei danni causati da animali in custodia, come il classico morso del cane, che trova la sua precisa collocazione nell'articolo 2052 del Codice Civile, il quale recita:
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Altri casi frequenti di responsabilità civile: finché non ti capita, non ci pensi.
Un altro classico esempio di responsabilità civile diversa è quello del vaso caduto dal balcone procurando un danno alla nostra vettura parcheggiata proprio lì sotto. In tutti questi casi è pacifico che il responsabile civile sia colui che deve risarcire il danno che abbiamo patito, sia esso identificato nel proprietario del cane che ci ha morso per via dell'inadeguata custodia alla quale era sottoposto, oppure nella massaia che non ha prestato la dovuta attenzione mentre bagnava i fiori, o li ha comunque "appesi" dove potevano accidentalmente cadere.
Per fortuna esistono le polizze assicurative che "coprono" il danno, mantenendo il responsabile indenne dalle conseguenze del fatto. Spesso però si hanno notevoli difficoltà nell'ottenere quel risarcimento che all'apparenza dovrebbe essere dovuto e ristorato in tempi relativamente brevi.
Negli anni l'esperienza sul campo ci ha insegnato che non è così, anzi spesso le compagnie assicurative oppongono una certa resistenza, allungando notevolmente le tempistiche, oppure proponendo ristori non congrui, per cui, anche e soprattutto in queste occasioni, è fondamentale rivolgersi ad un professionista che gestisca la pratica nella maniera più corretta, aiutando il danneggiato a ottenere il suo risarcimento.
Meritano una menzione a parte i danni avvenuti durante le attività sportive e durante gli orari di attività scolastica all'interno dell'istituto che però, in entrambi i casi, sono normalmente soggetti a polizze specifiche, frutto di convenzioni che ne determinano modalità e termini risarcitori, ma che tuttavia sarebbero annoverabili ugualmente nella categoria della responsabilità civile, qualora si ravvisasse un'ipotesi di responsabilità civile dell'istituto o dell'insegnante che avrebbe dovuto vigilare sugli allievi come previsto dagli art 2047 e 2048 del C.C. in merito al dovere di sorveglianza.
QUINDI??? se giocando a pallacanestro un ragazzo frana sopra ad un altro che cade e si rompe un polso, è un incidente di gioco e ne risponde l'istituto, se nel tragitto dall'istituto alla piscina uno zaino vola accidentalmente addosso a un ciclista che cade e si rompe un polso è tutt'altra storia, ci può essere una responsabilità civile dell'insegnante accompagnatore che non ha sorvegliato adeguatamente sui decolli di zaini?